Descrizione
Come è noto, ai sensi degli artt. 55 e 56 del T.U. n. 361 del 1957 e dell'art. 41 del T.U. approvato con D.P.R n. 570 del 16.05.1960, modificati dall'art. 9 della legge 11.08.1991 n. 271 e dall'art. 1 della Legge
05.02.2003 n. 17, nonché ai sensi dell'art. 29 della legge 05.02.1992, n. 104, gli elettori FISICAMENTE
IMPEDITI possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia scelto
volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
05.02.2003 n. 17, nonché ai sensi dell'art. 29 della legge 05.02.1992, n. 104, gli elettori FISICAMENTE
IMPEDITI possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia scelto
volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Sono elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.
Inoltre gli elettori non deambulati, iscritti in sezioni non accessibili mediante sedia a ruote, possono
esercitare il diritto di voto in altre sezioni del Comune, esenti da barriere architettoniche.
Infine, il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22 art.1, consente ai cittadini affetti da un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e/o da gravissima infermità con prognosi di almeno 60 gg o superiore, tale da impedire di recarsi al seggio elettorale anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di votare presso il proprio domicilio.
In proposito, si precisa che sono da considerare intrasportabili i cittadini affetti da infermità talmente grave da rendere obbligatoria l'utilizzazione di lettiga per l'allontanamento dal domicilio.
Inoltre gli elettori non deambulati, iscritti in sezioni non accessibili mediante sedia a ruote, possono
esercitare il diritto di voto in altre sezioni del Comune, esenti da barriere architettoniche.
Infine, il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22 art.1, consente ai cittadini affetti da un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e/o da gravissima infermità con prognosi di almeno 60 gg o superiore, tale da impedire di recarsi al seggio elettorale anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di votare presso il proprio domicilio.
In proposito, si precisa che sono da considerare intrasportabili i cittadini affetti da infermità talmente grave da rendere obbligatoria l'utilizzazione di lettiga per l'allontanamento dal domicilio.
L'impedimento fisico, la condizione di disabilità nonché la condizione di infermità che dà diritto a votare a domicilio, devono essere certificati da medici designati dall'ASST, i quali non possono essere ne candidati né parenti, fino al 4° grado, dei candidati.
Si ricorda infine che i certificati medici sono rilasciati in forma gratuita ed in esenzione da qualsiasi diritto ed applicazione di marche.
Si ricorda infine che i certificati medici sono rilasciati in forma gratuita ed in esenzione da qualsiasi diritto ed applicazione di marche.
Si allega, per l'ambito distrettuale di competenza, la sede ambulatoriale (con orario e
modalità di accesso), presso la quale, nel periodo antecedente la data della votazione, potranno essere richieste le certificazioni di cui sopra.
modalità di accesso), presso la quale, nel periodo antecedente la data della votazione, potranno essere richieste le certificazioni di cui sopra.
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/02/2026 10:16:57